AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL PROCEDIMENTO PENALE
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle spese di giustizia)
La presente informativa è consegnata all’assistito affinché possa valutare, con piena consapevolezza, la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e conoscere gli oneri dichiarativi che ne derivano. Essa ha finalità esclusivamente illustrativa e non sostituisce la valutazione del caso concreto, che sarà effettuata dal difensore sulla base della documentazione prodotta.
Il patrocinio a spese dello Stato — comunemente definito «gratuito patrocinio» — è l’istituto con cui lo Stato assume a proprio carico il costo della difesa tecnica del cittadino non abbiente, in attuazione dell’art. 24, terzo comma, della Costituzione. Nel procedimento penale il beneficio spetta all’indagato, all’imputato, al condannato, alla persona offesa dal reato, al danneggiato che intenda costituirsi parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Diversamente da quanto accade nel processo civile, nel processo penale l’ammissione non è subordinata ad alcun vaglio di non manifesta infondatezza delle ragioni difensive: accertata la sussistenza del requisito reddituale, il beneficio costituisce un diritto.
L’ammissione vale per ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse, senza necessità di rinnovare l’istanza in appello o in cassazione.
IL REQUISITO REDDITUALE
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64. Tale soglia è stata fissata dal decreto del Ministero della Giustizia 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, ed è soggetta ad adeguamento biennale in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In tal caso, e soltanto in materia penale, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi dell’istante sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.
COME SI DETERMINA IL REDDITO RILEVANTE
La nozione di reddito rilevante è più ampia di quella fiscale ordinaria. Concorrono infatti a formarlo:
- i redditi assoggettati ad IRPEF risultanti dall’ultima dichiarazione;
- i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Ne consegue che somme non indicate nella dichiarazione dei redditi — quali, a titolo esemplificativo, le pensioni e gli assegni esenti, i proventi soggetti a cedolare secca, gli interessi e i rendimenti finanziari tassati alla fonte — devono comunque essere dichiarate. Il reddito va riferito all’anno precedente a quello della domanda.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto in essa dichiarato con riguardo ai redditi prodotti all’estero. In caso di impossibilità di produrre tale certificazione, essa può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato.
CAUSE DI ESCLUSIONE
L’art. 76, comma 4-bis, del Testo unico stabilisce che, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per taluni delitti di particolare gravità — tra i quali l’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990, le ipotesi aggravate di cui all’art. 73 del medesimo decreto, il contrabbando aggravato di cui all’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, nonché i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle relative associazioni — il reddito si presume superiore ai limiti di legge.
Tale presunzione non opera più in termini assoluti. Essa è stata trasformata in presunzione relativa dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che l’interessato è ammesso a fornire la prova contraria: non è tuttavia sufficiente, a tal fine, la mera autocertificazione, occorrendo l’allegazione di concreti elementi di fatto idonei a superare la presunzione legale.
L’AMMISSIONE DELLA PERSONA OFFESA IN DEROGA AI LIMITI DI REDDITO
L’art. 76, comma 4-ter, del Testo unico prevede che la persona offesa da determinati reati possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Il catalogo comprende, fra gli altri, i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), violenza sessuale, anche di gruppo, e atti sessuali con minorenne (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché, ove commessi in danno di minori, i delitti in materia di riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile e tratta di persone.
Il catalogo è stato più volte ampliato dal legislatore: sarà cura del difensore verificarne l’estensione vigente al momento della presentazione dell’istanza.
CHE COSA COMPRENDE IL BENEFICIO
L’ammissione pone a carico dello Stato, in particolare:
- l’onorario e le spese spettanti al difensore, liquidati dal magistrato procedente;
- l’onorario e le spese del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato, previa autorizzazione del giudice;
- le spese di notificazione a richiesta di parte, le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, le spese per la copia degli atti del procedimento.
Resta inteso che il beneficio non si estende alle spese sostenute prima della presentazione dell’istanza, né alle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate con la sentenza, né alle spese processuali liquidate in favore di altre parti del processo.
È fatto espresso divieto al difensore di chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli liquidati dal magistrato: ogni patto contrario è nullo e costituisce illecito disciplinare.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza è redatta in carta semplice e deve essere sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Essa è presentata dall’interessato o dal difensore, ovvero spedita a mezzo raccomandata, alla segreteria o cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento; nella fase delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende dinanzi alla Corte di cassazione, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
A pena di inammissibilità, l’istanza deve contenere:
- la richiesta di ammissione e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile;
- l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Si richiama l’attenzione dell’assistito sulla necessità che l’istanza sia presentata con la massima tempestività: gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui la domanda è presentata o è pervenuta, sicché l’attività difensiva anteriormente svolta resta estranea alla copertura statale.
DECISIONE SULL’ISTANZA E RIMEDI
Il magistrato competente provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta, ammettendo l’interessato in via anticipata e provvisoria. L’ammissione resta soggetta alle verifiche successive dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Avverso il decreto che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia, al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. L’istanza può comunque essere riproposta in ogni stato e grado del processo.
SCELTA DEL DIFENSORE
Chi è ammesso al beneficio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, predisposti dai Consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Lo scrivente difensore è regolarmente iscritto nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Resta ferma la facoltà di nominare un sostituto processuale o di farsi assistere da un investigatore privato autorizzato, nei limiti e con le autorizzazioni di legge.
OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE E REVOCA
L’ammesso è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, finché il processo è pendente.
Il magistrato revoca con decreto l’ammissione, con efficacia retroattiva, quando risulti l’insussistenza originaria dei presupposti ovvero il loro venir meno. Alla revoca consegue il recupero, a carico dell’interessato, delle somme già corrisposte dallo Stato.
RESPONSABILITÀ PENALE PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Si richiama espressamente l’attenzione dell’assistito sull’art. 95 del Testo unico, a norma del quale le dichiarazioni non veritiere rese al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, con aumento di pena se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio. La condanna comporta in ogni caso la revoca dell’ammissione con efficacia retroattiva.
L’assistito è pertanto invitato a riferire al difensore ogni elemento reddituale, anche se non risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la massima completezza.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO
Per la predisposizione dell’istanza si prega di fare pervenire:
- documento di identità in corso di validità e tesserino del codice fiscale dell’istante;
- generalità complete e codici fiscali di tutti i familiari conviventi;
- stato di famiglia, ovvero dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione del nucleo familiare;
- ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. Redditi PF o Certificazione Unica) di ciascun componente del nucleo, ovvero dichiarazione di non aver prodotto redditi;
- indicazione di eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, certificazione dell’autorità consolare relativa ai redditi prodotti all’estero;
- copia degli atti del procedimento già notificati (verbale di identificazione ed elezione di domicilio, avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio o altro provvedimento).